ARCADIANEWS 03/17 - ADEMPIMENTO AL SUAP: DENUNCIA MOCA MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Buongiorno,

 il D.Lgs. n. 29 del 10.02.2017 introduce sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento comunitario n. 1935/2004 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, denominati  “MOCA, nonché di altri regolamenti europei, tra cui il n. 2023/2006 recante norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA,  e il n. 10/2011  riguardante i MOCA in materiale plastico.
 

Esso sanziona, tra l’altro:

1. l’operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana;

2. l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare;

3. l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito MOCA, essendo a conoscenza della loro non conformità, non avvia immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente), le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce ai consumatori immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente) adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA.

 Detto decreto oltre a richiedere che l'etichettatura, nel caso commercio di prodotti in Italia, debba essere redatta in lingua italiana,  prevede altresì,  all'articolo 6, l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente  competente (ATS) gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA - materiali destinati a venire in contatto con alimenti), ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (art. 6, c. 1). Tale comunicazione è ricompresa nella registrazione o riconoscimento di cui ai Regolamenti Ce n. 852/2004 e n. 853/2004, qualora applicabili (art. 6, c. 2). Gli operatori economici che già operano devono adeguarsi alle predette disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29/2017 (art. 6, c. 3), ovvero entro il prossimo 2 agosto 2017

La denuncia deve essere presentata attraverso i portali SUAP dei comuni dove vengono svolte le attivita’ , le comunicazioni possono essere diverse in quanto devono essere inviate per ogni sede/unita’ locale.

Il ns. studio si occupa di tale adempimento, per la presentazione necessitiamo:

-          MOD_MOCA-2606017.pdf compilato;

-          ProcuraperSCIA.pdf firmata con copia del documento d’identita’ del legale rappresentante firmatario.